Ambienti confinati: scopri tutto quello che ti serve per lavorare in sicurezza.

Ambienti confinati: cosa sono? Quali sono i rischi?

Per ambiente confinato si intende un qualsiasi ambiente limitato (ambienti ristretti, difficili da raggiungere, entrata/uscita difficoltose), in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (presenza di gas nocivi, carenza di ossigeno…).

Ad esempio, fanno parte degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento: fogne, serbatoi, condutture, cunicoli, canalizzazioni, vasche, silos, camini, pozzi, stive, intercapedini, cisterne, autobotti, camere di combustioni, reattori dell’industria chimica.

Molti i tipi di rischio che si possono verificare in questi ambienti, ad esempio mancanza di ossigeno (Asfissia) o eccesso di ossigeno, inalazione o contatto con sostanze pericolose – gas, vapori, fumi – (Intossicazione), presenza di gas o vapori infiammabili (Esplosione o incendio), contatto con parti a temperatura troppo alta o troppo bassa (Ustioni).

In ambienti confinati di lavoro, anche un semplice malore, un infortunio di lieve entità può avere complicazioni aggiuntive proprio per la difficoltà a prestare l’adeguato soccorso all’infortunato.

Chi deve operare in tali ambienti dovrà, pertanto, avere maggiori capacità professionali proprio perché sarà esposto sia ai rischi specifici della mansione sia a quelli aggiuntivi derivanti dall’operare in un ambiente confinato.

Le misure di prevenzione e protezione

Prima di consentire l’accesso di lavoratori in uno spazio confinato “è necessario valutarne i rischi al fine di determinare le misure di prevenzione e protezione che garantiscano la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

In linea generale la migliore misura di prevenzione è quella di cercare soluzioni alternative .

Poiché può capitare che non ci siano alternative e che si debba comunque operare all’interno di spazi confinati occorre ricordare che non tutte le imprese o lavoratori autonomi possono eseguirla, ma devono essere in possesso di particolari requisiti tali da risultare “qualificati”.

La qualificazione delle imprese è una previsione già inserita nell’art. 6 c. 8 lettera g) e nell’art. 27 del D. L.gs 81/08 (Testo Unico Sicurezza), attraverso l’emanazione di appositi Regolamenti. Lo scopo è quello di fare una selezione delle imprese più “virtuose” e pertanto in grado di operare non solo con competenza e professionalità ma soprattutto in sicurezza.

Bisogna formare i lavoratori?

Sì, è fondamentale la formazione dei lavoratori. Il corso si articola in 16 ore (2 giornate) con attività teorico/pratiche.

Il corso affronta procedure, tecniche e attrezzature indispensabili agli operatori che utilizzano protezioni respiratorie (DPI filtranti o respiratori isolanti) perché potenzialmente esposti a rischio chimico/biologico o che lavorano a distanza/profondità superiori a 20m dal punto di accesso o che NON lavorano costantemente vincolati al sistema di recupero posizionato all’esterno ed è pertanto adottata una procedura di emergenza che prevede l’ingresso del soccorritore nell’ambiente confinato per evacuare il collega ferito.

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Normativa di riferimento

Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 (entrato in vigore il 23 novembre 2011) ha previsto un interessante sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che si trovano ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Interessante un documento, che riportiamo in parte qui di seguito, ospitato sul Bollettino n. 4 del 25 giugno 2012 “Speciale ambienti confinati” realizzato dalla Commissione di certificazione del Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia.


In “D.P.R. 177 del 14.09.2011 – Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, a cura di  Maria Capozzi (Ispettore del lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna [1]), si sottolinea che con questo regolamento sulla qualificazione “si impone una specifica professionalità alle aziende che operano nel settore degli ambienti confinati”. Con requisiti “non più riconducibili ‘semplicemente’ alla verifica della idoneità Tecnico-Professionale”. Il regolamento richiede “requisiti inderogabili di qualità organizzativa e contrattuale”, standard di formazione mirati e “una gestione della sicurezza di tutto il dettato normativo” del Decreto legislativo 81/2008 (valutazione dei rischi, attrezzature di lavoro, DPI, formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, ecc).
 Il DPR 177/2011 – rivolto sia alle imprese che direttamente operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, sia alle imprese che esternalizzano tali attività –  si applica a  “chiunque svolga attività lavorativa nel settore degli ambienti confinati (compresi gli appaltatori). Tenendo conto però che alcune disposizioni si applicano solo ai datori di lavoro committenti”.
In particolare qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta: “unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di particolari requisiti”.
 Il principale requisito per tutte le imprese che lavorano in questi ambienti è l’integrale “applicazione delle disposizioni in vigore su valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze”. E per i lavoratori autonomi e imprese familiari è necessaria una integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’art. 21 del D.Lgs. 81/2008 (TUSIC) relativamente a sorveglianza sanitaria e a formazione specifica:  “non più facoltà di beneficiare (previsione generale del D. Lgs. 81/2008) ma obbligo (dettato specifico del D.P.R. 177/11)”.
 Questi alcuni requisiti riportati nel DPR 177/2011:
 Art. 2
  1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
(…)
  1. c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
(…)
 Dunque, ciascuna impresa deve avere “personale esperto (esperienza almeno triennale nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento) in misura non inferiore al 30% della forza lavoro e assunto con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato”. Tuttavia le attività possono essere svolte da imprese che utilizzino personale assunto con altre tipologie contrattuali “(es: Co. Co. Pro., Associato in Partecipazione, Tempo Determinato, ecc.) e/o in esecuzione di un contratto di appalto purché i contratti siano stati preventivamente certificati”.
 Riguardo alla presenza del 30% della forza lavoro un’interpretazione dell’assunto normativo è che in caso di aziende che svolgono attività di tipologie differenti il parametro sia “da intendersi riferito alla forza impiegata negli ambienti confinati”.
 Questi altri requisiti del DPR 177/2011:
– effettuazione dell’attività di “informazione e formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro se attivo, mirata alla conoscenza dei fattori di rischio”. Deve essere con verifica di apprendimento e deve essere oggetto di aggiornamenti;
– “possesso e relativo addestramento all’uso di dpi, strumentazione, attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi specifici dell’attività svolta (secondo quanto previsto dagli artt. 66, 121 e all. IV p.3 TUSIC);
– avvenuta effettuazione di attività di addestramento per le procedure di sicurezza di tutto il personale impiegato nelle attività lavorative in ambienti confinati o sospetti di inquinamento compreso il datore di lavoro (secondo quanto previsto dagli artt. 66, 121 e all. IV p.3 TUSIC);
– attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Con riferimento al Documento unico di regolarità contributiva (DURC), “ove applicabile la previsione vigente in materia”;
– “applicazione integrale della parte economica (tabelle contrattuali) e normativa (regole sui rapporti di lavoro quali ferie, orari ecc,) prevista dalla contrattazione collettiva di settore (compreso l’eventuale versamento all’ente bilaterale) con riferimento ai contratti e accordi collettivi sottoscritti fra organizzazioni dei D.L. e OO. SS. maggiormente rappresentativi”.

Scarica qui il documento completo
“D.P.R. 177 del 14.09.2011 – Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, a cura di Maria Capozzi (Ispettore del lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna), intervento tratto dal Bollettino Commissione di Certificazione n. 4 del 25 giugno 2012 “Speciale ambienti confinati”.