Il Decreto 81/08 (art. 2 co1 lettera g) definisce il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario, dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati.
L’elezione o designazione del RLS avviene, con diverse modalità, in tutte le aziende o unità produttive, a seconda del numero di dipendenti nell’azienda. La nomina ha validità di tre anni, decorsi i quali è necessario procedere ad una nuova rielezione.
Come si deve procedere per la nomina del RLS?
Imprese fino a 15 lavoratori
- Inviare la Comunicazione preventiva (aggiornata il 25/05/2022 che potete scaricare CLICCANDO QUI) alle organizzazioni sindacali ai seguenti indirizzi:
- FENEAL UIL: ivan.altomare@fenealuil.it
- FILCA CISL: filca.brianza.lecco@cisl.it
- FILLEA CGIL: Veronica.Versace@cgil.lombardia.it
- Provvedere alla votazione con scrutinio segreto;
- Redazione, da parte del segretario del seggio, del “verbale di elezione” che va poi consegnato al datore di lavoro
- Comunicazione da parte del datore di lavoro alla Commissione Sicurezza Cantieri del nominativo del RLS all’indirizzo geometra@espelecco.it
(Per prendere visione dell’Accordo provinciale del 24 gennaio 2014 -CLICCA QUI)
Imprese oltre i 15 lavoratori
In tali aziende il RLS andrà designato tra i componenti della Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) nel corso di una riunione della RSU stessa con redazione del relativo verbale.
Laddove le RSU non siano state ancora costituite, la procedura di designazione è la stessa prevista per le aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori.
Chi provvede alla formazione del RLS?
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza la formazione adeguata e necessaria per gestire il ruolo.
Secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, per poter ricoprire tale ruolo, l’RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore e degli aggiornamenti annuali di 4 o 8 ore in base al numero dei dipendenti dell’azienda.
L’Espe è l’ente preposto per la formazione di tutte le figure della sicurezza, informati sul nostro sito www.espelecco.it.
È compatibile con l’esercizio di altre funzioni?
No, l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione e con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Chi sono gli RLST?
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) di cui all’art. 47 comma 3 D.lgs.81/08 è il soggetto che esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
L’ASSOCIAZIONE R.L.S.T. di Lecco si trova in Via Achille Grandi n. 15
Gli R.L.S.T. della provincia di Lecco sono:
- GRIECO FRANCESCO
Tel. 392/5523140
Mail: francescogrieco@rlstlecco.it;
- VOCH LORENZO
Tel. 392/5523141
Mail: lorenzovoch@rlstlecco.it;
- GROSSO LUCA
Tel. 391/1693682
Mail: lucagrosso@rlstlecco.it.
PEC RLST
Scarica il file dei comuni di competenza, riferito alla sede dell’impresa, del RLST. Premi qui