
Nell’Impresa è stato eletto un NUOVO RLS?
Ricordati di effettuare la comunicazione annuale entro il 31 Marzo all’INAIL del nominativo RLS
Il Testo Unico sulla Sicurezza ha introdotto l’obbligo da parte del datore di lavoro (o del dirigente) di comunicare annualmente all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
L’obbligo di comunicazione annuale del nominativo dell’RLS all’INAIL è stato introdotto dall’art. 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 81/08. La violazione dell’adempimento è sanzionata dall’art. 55, comma 4, lett o) del medesimo D.Lgs. 81/08 con una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00.
Solo per le aziende in cui è stato eletto un NUOVO RLS, entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere effettuata la comunicazione all’INAIL del RLS eletto nell’anno precedente.
L’INAIL ha pubblicato sul proprio sito una circolare con la quale vengono illustrate le modalità di attuazione dell’obbligo di comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), invitando gli utenti ad effettuare tale comunicazione utilizzando il servizio online (premi qui per leggere la circolare)
La circolare INAIL precisa, inoltre che la comunicazione all’INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda nella quale opera/no il/i Rappresentante/i.
Un ulteriore circolare chiarisce che per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l’utente non ha l’obbligo di comunicare il nominativo del RLS; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione. (premi qui per leggere la circolare)
Va chiarito inoltre che le imprese in cui i lavoratori si avvalgono del RLST (Territoriale), non devono effettuare nessuna comunicazione (premi qui per vedere il chiarimento INAIL).
Vi ricordiamo che il CCNL in vigore prevede l’elezione degli RLS interni ogni 3 anni. Nel seguente link potete leggere l’articolo per la procedura di elezione RLS e i ricapiti degli RLST. (premi qui per leggere articolo)