
Restrizioni all’uso dei diisocianati
I “diisocianati, O = C=N-RN = C=O, in cui R è un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata” sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in prodotti quali schiume, sigillanti e rivestimenti, che vengono utilizzati anche nell’ambito edile.
L’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione determina asma nei lavoratori e, pertanto, l’Unione Europea ha inteso limitarne l’uso in applicazioni industriali e professionali ai casi in cui è attuata una combinazione di misure tecniche e organizzative ed è stato seguito un corso di formazione.
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/1149 sono state quindi introdotte restrizioni all’uso e all’immissione sul mercato dei diisocianati, non consentendone più l’uso in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali (intesi come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati o sono incaricati della supervisione di tali compiti) abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Inoltre, già dal 24 febbraio 2022 i diisocianati non possono essere immessi sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
- il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti della formazione, e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Al riguardo si fa presente che la formazione di che trattasi:
- deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale;
- deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni e deve esserne documentato il completamento con esito positivo.
Tutto quanto premesso, gli enti di Lecco e Sondrio, ritenendo opportuno effettuare una preventiva analisi del fabbisogno allo scopo di garantire l’assolvimento del previsto obbligo formativo entro la scadenza del prossimo 24 agosto 2023, invitano le imprese a voler segnalare le proprie necessità formative in relazione all’argomento, avvalendosi dell’apposito modello allegato, da ritornare ad ESFE o Espe entro il prossimo 31 maggio.
Nel frattempo si suggerisce alle imprese utilizzatrici dei prodotti in questione, di verificarne la composizione consultandone l’imballaggio e la scheda di sicurezza e, in caso risultino presenti diisocianati o vi siano dubbi, di prendere contatto con il fornitore, tenuto conto che quest’ultimo deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione.
Resta inteso che le imprese possono ricercare sul mercato prodotti analoghi privi di diisocianati o nei quali la concentrazione in peso sia inferiore alla soglia.
Con i più cordiali saluti.
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IL DIRETTORE ESPE LECCO (Luca Patriarca)
Allegato:
- Clicca sul seguente link https://www.espelecco.it/espe/wp-content/uploads/2023/04/allegato-circolare-3-2023.pdf per il modello con il quale voler segnalare le proprie necessità formative in relazione all’argomento.
COLLEGATI al seguente link https://www.espelecco.it/espe/wp-content/uploads/2023/04/congiunta-3-23-diisocianati.pdf per scaricare la circolare.