Informativa congiunta ESFE Sondrio ESPE Lecco: Note e chiarimenti su formazione salute e sicurezza sul lavoro.

Si richiamano i contenuti della Circolare congiunta ESFE Sondrio ed Espe Lecco del 26 maggio 2022 per riaffermare la validità dell’interpretazione fornita dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 in ordine alla verifica del corretto adempimento degli obblighi formativi introdotti dal Decreto legge 146 del 21 ottobre 2021, convertito con la legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Si ribadisce pertanto il principio per cui le modifiche e le integrazioni introdotte dal predetto Decreto al DL.gs. n. 81/2008, riguardanti in particolare gli obblighi formativi a carico dei soggetti apicali, datori di lavoro, dirigenti e preposti, non avranno decorrenza fino all’adozione di un nuovo accordo in sede di Conferenza permanente, in precedenza previsto per il 30 giugno 2022.

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Stante quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale vigente in ordine all’obbligo di aggiornamento della formazione dei lavoratori, di cui al punto 9 dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, si conferma che il predetto aggiornamento, della durata di 6 ore, a far data dal

  • 3 marzo 2022 per le aziende che applicano il contratto edile industria
  • 4 maggio 2022 per le aziende che applicano il contratto edile artigiani

 deve essere ripetuto ogni tre anni, per cui:

  • per il lavoratore che ancora deve essere avviato alla formazione di base: obbligo di aggiornamento triennale decorrente dalla data di effettuazione della formazione di base;
  • per il lavoratore con aggiornamento quinquennale in scadenza dopo il 3/3/22 (CCNL industria) o 4/5/22 (CCNL artigiani): obbligo di aggiornamento triennale dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza (quinquennale)
  • per il lavoratore con aggiornamento quinquennale scaduto prima del 3/3/22 (CCNL industria) o 4/5/22 (CCNL artigiani): obbligo di aggiornamento triennale da subito

Si fa presente che la mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e quindi non sanzionabile sotto il profilo giuridico, comporta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.

Si rammenta che gli enti unici Sicurezza e Formazione di Lecco e Sondrio sono a disposizione e attrezzati per fornire tutte le informazioni utili all’espletamento degli obblighi formativi derivanti dalla normativa vigente sulla sicurezza nonché per l’erogazione della medesima:

ESPE Lecco: tel. 0341 495510 – mail info@espelecco.it – sito web www.espelecco.it

ESFE Sondrio: tel. 0342 200824 – mail esfe@ceso.org – sito web https://esfe.ceso.org

Si invitano le imprese iscritte alle Casse Edili di Lecco e Sondrio ad aderire al servizio newsletter CLICCA QUI, per ricevere tutti i nostri aggiornamenti.

IL DIRETTORE ESPE LECCO  (Luca Patriarca)

Allegati:

  • Clicca qui per l’Estratto Accordo CSR 21/12/2011
  • Clicca qui per l’Estratto CCNL Industria 3/3/2022
  • Clicca qui per l’Estratto CCNL Artigianato 4/5/2022

COLLEGATI al seguente link https://www.espelecco.it/…/Informativa-congiunta… per scaricare la circolare.