
INFORMATIVA CONGIUNTA ESFE Sondrio ESPE Lecco
OGGETTO: Chiarimenti in materia di obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Come è noto il Decreto legge 146 del 21 ottobre 2021, convertito con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto numerose modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le modifiche riguardano in particolare i soggetti apicali destinatari degli obblighi formativi, datori di lavoro, dirigenti e preposti.
La riformulazione del comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento”, i cui contenuti e periodicità sono, tutta via, rimandati ad un accordo da adottarsi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno 2022.
Ne discende, anche secondo l’interpretazione fornita dalla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), n. 1 del 16 febbraio 2022, che la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi a carico del datore di lavoro potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato l’accordo in parola.”
Analoga interpretazione anche per quanto riguarda le figure dei dirigenti e dei preposti, nei confronti dei quali è prevista “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro” e, in particolare, per i preposti nella parte in cui viene stabilito che le “relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Per contro, si fa rilevare che, nelle more dell’adozione dell’accordo da adottarsi entro il 30 giugno 2022, non viene meno l’obbligo formativo a carico di dirigenti e preposti che dovranno pertanto
essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Con specifico riferimento al preposto, la precitata circolare INL sottolinea poi che i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione dello stesso, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.
La circolare INL chiarisce anche che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 fino all’adozione del nuovo accordo in sede di Conferenza permanente.
Infine sempre la circolare INL chiarisce che le disposizioni introdotte dal DL 146, che prevedono nuovi obblighi in tema di addestramento (prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza), trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento, ovvero dal 21 dicembre 2021.
A tale riguardo, ESFE ed ESPE, allo scopo di supportare le imprese nell’attuazione di quest’ultima previsione, hanno elaborato un facsimile di modello per la registrazione degli interventi di addestramento (CLICCA QUI per scaricarlo) che potrà essere personalizzato e adeguato alle singole specifiche.
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