
La Commissione Interpelli è intervenuta, con il primo interpello del 2019, sul tema dell’aggiornamento formativo e, in particolare, sulla possibilità di istituire un’unica sessione con effetti abilitanti per qualifiche professionali distinte.
Moduli formativi di AGGIORNAMENTO PER RSPP, DSPP e COORDINATORI di 4 ore ciascuno il 20 marzo, 15 aprile e 15 maggio 2019. Iscriviti subito!
È stato chiesto il parere della Commissione Interpelli sue due diversi punti.
1. se ‘sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011’;
2. se ‘sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio’.
Bisogna segnalare che la particolarità di questi corsi sta nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, si ottiene l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali.
Per rispondere a questi quesiti è stato pubblicato l’Interpello n. 1/2019 del 31 gennaio 2019 avente per oggetto: “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali. Seduta della Commissione del 31 gennaio 2019”.
Le risposte della Commissione Interpelli
Prima di rispondere la Commissione premette che “nell’ Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell’Allegato A titolato ‘accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione’ al punto 9, viene disciplinato in modo specifico l’ ‘Aggiornamento’ per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”.
Sulla base di quanto stabilito nel punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (di cui riportiamo un breve estratto a fondo pagina) – continua l’Interpello – la Commissione ritiene, in conclusione, “che:
- ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP;
- non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione”.
In quest’ottica abbiamo calendarizzato una serie di moduli formativi di AGGIORNAMENTO PER RSPP, DSPP e COORDINATORI di 4 ore ciascuno il 20 marzo, 15 aprile e 15 maggio 2019. Iscriviti subito!
PUNTO 9. AGGIORNAMENTOL’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa. (…) Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente: – ASPP: 20 ore nel quinquennio – RSPP: 40 ore nel quinquennio È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio. Per i corsi di aggiornamento sono richiesti: a) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35; b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso. L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’allegato II. L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo: – ASPP: 10 ore; – RSPP: 20 ore. Per ciascun convegno o seminario è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti. (…) Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida. Fatto salvo quanto previsto al punto 8, la partecipazione ai corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4) non è valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP. Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa. Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa. (…) |