RSPP: quanto ne sai?

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è una delle figure obbligatorie.  Scopriamo chi è il RSPP, quali requisiti deve avere, come si forma, chi lo nomina, quali obblighi e responsabilità ha.

RSPP: Cosa significa?

Il significato dell’acronimo RSPP è Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Il D.lgs 81/2008 la definisce come la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”

Chi può essere nominato RSPP?

A seconda dei casi abbiamo le seguenti possibilità:

1.     RSPP interno: un lavoratore dell’azienda scelto dal Datore di Lavoro per le sue competenze e i requisiti stabiliti dalla legge;

2.     RSPP esterno: un professionista esterno esperto in sicurezza aziendale;

3.     RSPP datore di lavoro: si applica ai casi, disciplinati dalla legge, in cui il datore di lavoro può svolgere il ruolo di RSPP.

Ciò può avvenire solo nel rispetto di alcuni parametri che riguardano il tipo di azienda ed il numero di lavoratori impiegati:

  • Nelle aziende artigiane ed industriali con massimo 30 impiegati;
  • Nelle aziende agricole e zootecniche con un massimo di 30 impiegati;
  • Nelle aziende della pesca con un massimo di 20 impiegati;
  • Nelle altre aziende con massimo 200 impiegati.

Quanti RSPP possono essere nominati?

Il datore di lavoro può nominare un solo RSPP per ogni azienda.

In ogni caso è possibile nominare delle figure gerarchicamente inferiori per assisterlo nel suo compito, questi soggetti vengono chiamati ASPP (Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione).

Quali sono i suoi compiti?

La mansione principale del RSPP è quello di gestire il Servizio di Prevenzione e Protezione, ovvero adoperarsi nell’elaborazione, applicazione e gestione di misure preventive e protettive. Quindi spesso deve operare, collaborare ed interfacciarsi con diversi altri soggetti con incarichi relativi alla sicurezza, come il Datore di lavoro, l’RLS e il Medico competente.

Nello specifico, i compiti del RSPP sono stabiliti dall’articolo 33 del D.lgs 81/08 che attesta che, per svolgere al meglio la sua funzione egli deve provvedere a:

  • individuare e valutare i fattori di rischio;
  • individuare le misure per la sicurezza idonee per gli ambienti di lavoro in base alla normativa;
  • elaborare e controllare l’applicazione delle misure protettive e preventive di cui all’art. 28 (Valutazione dei rischi);
  • partecipare alla redazione del DVR;
  • elaborare le procedure di sicurezza per tutte le attività aziendali;
  • proporre programmi e percorsi di formazione e informazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
  • partecipare alla riunione periodica prevista dall’art. 35;
  • informare i lavoratori dei rischi aziendali secondo quanto stabilito nell’art. 36.

Quali sono i Requisiti per essere nominati?

I requisiti che il soggetto deve possedere per essere nominato RSPP vengono definiti dal sopra citato articolo 32 che preme sulla conoscenza e la competenza della sicurezza, soprattutto in relazione ai rischi presenti nell’azienda di riferimento.

Si tratta dunque di requisiti identificabili con titoli di studio e certificazioni ottenute a seguito di percorsi formativi obbligatori e dedicati.

Nello specifico, un RSPP deve essere in possesso di:

1.     titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria o comprovata esperienza nei compiti da RSPP per almeno 6 mesi dalla data del 13 agosto 2003;

2.     attestato di specifici corsi di formazione da aggiornare ogni 5 anni.

Quindi deve fare dei corsi?

Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 egli è obbligato a frequentare un corso di formazione iniziale strutturato nel seguente modo:

Modulo Durata Descrizione
Modulo A 28 ore modulo base propedeutico
Modulo B 48 ore corso di specializzazione per la formazione in un determinato settore
Modulo C 24 ore corso di specializzazione su rischi psicosociali, ergonomici e organizzativi

Per quanto riguarda la durata del modulo B ci sono alcuni settori che per via dei rischi specifici connessi necessitano di formazione aggiuntiva, tali percorsi hanno durata diversa a seconda del settore stesso:

  • Agricoltura e Pesca 12 ore;
  • Cave e Costruzioni 16 ore;
  • Sanità Residenziale 12 ore;
  • Chimico e Petrolchimico 16 ore.

Ogni modulo prevede un esame di valutazione finale per ottenere l’attestato che va regolarmente aggiornato ogni 5 anni tramite corsi di aggiornamento di 40 ore.

Nel caso del datore di lavoro RSPP, il percorso formativo è diverso, clicca qui per maggiori informazioni.

In quali casi è previsto l’esonero da parte del corso?

Ci sono dei casi in cui è previsto l’esonero dal modulo A, tutto dipende al titolo di studio.

Sono, dunque, esonerati coloro che risultano in possesso di laurea in una delle seguenti classi:

·                L7 ingegneria civile e ambientale

·                L8 ingegneria dell’informazione

·                L9 ingegneria industriale

·                L17 scienze dell’architettura

·                L23 scienze e tecniche dell’edilizia

·                LM26 ingegneria della sicurezza

Dove posso fare il corso?

Nel 2020 ESPE avvierà l’intero percorso formativo, il primo modulo partirà già da gennaio.

Clicca qui per le iscrizioni!