
CORSO di AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO
(D.Lgs. 81/08 artt. 37 comma 9 e 46 – D.M. 10/03/98 e s.m.i.- Circ. Prot. 12653 del 23/02/11 della Direzione Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco)
L’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.
A tal proposito, non è ancora stato emanato uno specifico decreto che disciplini la durata e la periodicità di tale aggiornamento.
La Direzione Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare (premi qui per aprire il documento) valida sull’intero territorio nazionale, secondo la quale gli aggiornamenti andrebbero ripartiti nel modo seguente
- attività a rischio di incendio BASSO: 3 ore.
- attività a rischio di incendio MEDIO: 5 ore;
- attività a rischio di incendio ELEVATO: 8 ore.
È indicata anche la periodicità di tali aggiornamenti che deve avvenire, al pari del corso di Primo Soccorso, con cadenza triennale (premi qui per aprire il documento).
È da sottolineare che, al momento, questa circolare non ha forza di legge, ma è comunque un’indicazione uniforme ed univoca che aiuta ad adempiere all’obbligo di aggiornamento periodico stabilito dal D.Lgs. 81/08.
Corso di aggiornamento presso ESPE
Sono in numero sempre crescente le imprese che ci chiedono di effettuare tale aggiornamento, per cui abbiamo deciso di avviare i corsi.
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